Licenziamento disciplinare e conseguenze del difetto assoluto di motivazione (commento a sentenza)

Roberta Simone | 30 Aprile 2020

Il 7 giugno 2017 veniva intimato il licenziamento a conclusione della procedura disciplinare eseguita nei confronti di un dipendente che, a seguito del rifiuto datoriale di concessione del periodo feriale nel mese di agosto, aveva affermato “Io non ho nulla da perdere. Se mi faccio male io, non mi faccio male da solo”.
Seguiva l’impugnazione del recesso presso il Tribunale di Fermo, il quale procedeva all’annullamento del licenziamento per insussistenza del fatto contestato e alla condanna alla reintegra, e il successivo reclamo principale dell’azienda e incidentale del lavoratore presso la Corte di Appello di Ancona, che si concludevano con la sentenza del 21 maggio 2018 e il rigetto di entrambe le istanze.
La Corte di Appello, nell’asseverare la decisione del Tribunale, confermava la violazione del principio di immutabilità della causa addotta nel procedimento disciplinare, poiché le circostanze dichiarate nella lettera di licenziamento erano ulteriori e differenti rispetto a quelle rappresentate nella prima fase di contestazione.
Infatti, mentre nella lettera di contestazione disciplinare era riportata testualmente l’affermazione del lavoratore sopra menzionata e una generica allusione ad altre “frasi sconvenienti”, solamente nella successiva lettera di licenziamento, e soprattutto durante il dibattimento in aula, erano stati specificati “riferimenti a ricatti, ulteriori affermazioni sconvenienti, ingiuriose e diffamanti” cui prima solo si alludeva, e in modo generico, nella lettera di contestazione.
In Appello veniva dunque confermato che il recesso datoriale era “viziato in radice, per insussistenza giuridica dei fatti e per violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare” di cui all’art. 7 della L. 300/1970.
Il successivo procedimento in Corte di Cassazione si avvia su istanza del datore di lavoro il quale sostiene di aver correttamente assolto all’obbligo motivazionale richiesto ai fini della validità del procedimento ritenendo a tal fine sufficiente il riferimento al punto 4 della contestazione ove, benché “non ne era stato specificato l’esatto contenuto“, era comunque stato fatto cenno a “frasi sconvenienti proferite dal” dipendente.
Ritiene infatti che sia possibile dimostrare successivamente “la sussistenza di ragioni sostanziali di giustificatezza del licenziamento e quindi l’insussistenza di presupposti per tutele ulteriori“, posto che i fatti posti alla base del licenziamento non devono limitarsi a quelli dedotti nella lettera di contestazione ma possano anche riferirsi a “qualunque fatto dedotto dal datore di lavoro anche nel corso del giudizio ed, in particolare, anche nella sua memoria difensiva di prima costituzione“, così come era avvenuto nel caso di specie, giacché il dettaglio delle motivazioni del licenziamento era stato inserito nella memoria difensiva prodotta in giudizio il 6 settembre 2017.
Ad ogni modo, laddove si volesse comunque ritenere il licenziamento viziato da difetto di giustificazione, la società ritiene applicabile la tutela esclusivamente indennitaria e non anche reintegratoria, in applicazione dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, che prevede il pagamento di un’indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio.

La Corte di Cassazione anzitutto puntualizza che – ai fini della corretta individuazione del regime di tutela applicabile – rileva la data di assunzione del lavoratore, pertanto trattandosi di assunzione avvenuta in data 2 luglio 2012 non può trovare applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. 23/2015 ma quella di cui alla L. 92/2012.
Tuttavia, non è questione prioritaria l’individuazione della corretta normativa applicabile, mentre lo è individuare se nella fattispecie esaminata sia ravvisabile una semplice violazione o il difetto di assoluto di motivazione.

Qualora il licenziamento sia giudicato inefficace per violazione del requisito della motivazione (art. 2, c. 2, L. 604/966, art. 7 L. 92/2012, art. 7 L. 604/966) l’art. 18, comma 6, della l. 300/70 prevede l’attribuzione di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, mentre l’art. 4 D.Lgs. 23/2015 prevede l’erogazione di un’indennità “pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità“.
Qualora il licenziamento risulti formalmente viziato, ma non ingiustificato, trova dunque “applicazione una sanzione indennitaria (sempre sostitutiva del posto di lavoro) ridotta” e variabile “tenuto conto della gravità della violazione formale commessa” (art. 18, comma 6 L. 300/1970) e differenziata a seconda della normativa applicabile.
Ma laddove sia accertato, su domanda del lavoratore, il difetto assoluto di giustificazione del licenziamento è prevista la nullità del recesso e la tutela reintegratoria di cui ai commi 4, 5 o 7 dell’art. 18 L. 300/1970, o l’eventuale tutela indennitaria sostitutiva.
Nel caso in esame, è parso evidente che “l’esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni” sia venuta meno poiché “il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio” non era “delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione“: la lettera di contestazione conteneva riferimenti generici ai fatti oggetto di contestazione, tali da non consentire un’effettiva conoscenza da parte del lavoratore.
A nulla rileva che il contenuto della contestazione sia stato meglio precisato in sede di licenziamento e nel corso del dibattimento processuale, sedi tardive per poter consentire al dipendente un efficace e tempestivo diritto di difesa.

Da ciò ne consegue che, confermando le decisioni del Tribunale e della Corte di Appello e in ossequio a quanto già statuito in una precedente sentenza di Cassazione (n. 25745 del 14 dicembre 2016), “in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria

L’articolo è pubblicato sulla rivista SINTESI del mese di aprile 2020, pagina 37

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