Rischio elettivo quale causa di esclusione dell’infortunio in itinere (commento a sentenza)

Roberta Simone | 31 Ottobre 2021

Il lavoratore C.G., occupato presso un pub, riaccompagnava con la propria auto B., suo collega barman, al termine del lavoro.
Durante il successivo tragitto per rientrare presso la propria abitazione, l’auto di C.G. urtava un guard-rail che penetrava nel veicolo, cagionandone il decesso.

La Corte di Appello di Roma accoglieva il ricorso presentato dall’INAIL contro la sentenza di primo grado, stabilendo che l’infortunio fosse occorso a causa di un rischio elettivo, escludendo pertanto il riconoscimento dell’infortunio in itinere.
Presentava dunque ricorso in Cassazione la coniuge di C.G., che sosteneva che il fatto era invece riconducibile a un infortunio (non in itinere), chiedendone anche la rendita ai superstiti e l’assegno una tantum di cui all’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 nei confronti dei figli minori sui quali esercitava la potestà genitoriale.
Secondo parte ricorrente il lavoratore fu vittima di un incidente avvenuto durante l’espletamento dell’attività lavorativa, in quanto fu il datore di lavoro a richiedere a C.G. di riaccompagnare a casa il collega B.
Tuttavia, risultava accertato in appello che fu C.G. a decidere autonomamente di prelevare il collega e condurlo prima al locale e successivamente, al termine della serata, riaccompagnarlo a casa, proseguendo poi il tragitto verso la propria abitazione, pertanto la diversa tesi prospettata non trova accoglimento e la Corte di Cassazione, rigettata l’ipotesi di infortunio (lavorativo), prosegue nell’ulteriore valutazione dell’eventuale configurabilità dell’infortunio in itinere.

Quanto a tale seconda fattispecie, essa si può realizzare, ricorrendo determinati requisiti, poiché sono riconducibili all’occasione di lavoro anche gli “spostamenti funzionali allo svolgimento della prestazione” e dunque quando l’evento avviene durante il tragitto casa-lavoro o viceversa (da qui il termine in itinere).
È tuttavia esclusa la protezione assicurativa INAIL qualora si realizzi il c.d. rischio elettivo, consistente in una scelta arbitraria del lavoratore che di fatto amplifica il rischio di infortunio, spezzando il nesso causale ovvero il collegamento del fatto avvenuto (l’incidente) rispetto alla prestazione lavorativa.
Pertanto, nel caso di specie, esclusa l’ipotesi di infortunio (non lavorativo), non risultando provato che fu il datore di lavoro a richiedere di riaccompagnare il collega B. al suo domicilio, in seconda analisi risulta esclusa anche la fattispecie dell’infortunio in itinere, poiché fu una scelta del lavoratore deviare il normale percorso stradale lavoro-casa per riaccompagnare il collega.

Si era difatti realizzato il rischio elettivo, intendendosi per tale la “condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa a prescindere da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata“.

L’articolo è pubblicato sulla rivista SINTESI del mese di ottobre 2021, pagina 45

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