Esclusione della responsabilità aziendale per mobbing laddove non vi sia conoscibilità delle condotte vessatorie (commento a sentenza)
Roberta Simone | 30 Settembre 2021
Con sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro, veniva rigettata l’istanza di C.B. nei confronti della società P.I., tesa all’accertamento delle condotte vessatorie dei superiori gerarchici perpetrate tra il 2006 e il 2010 e la conseguente responsabilità datoriale con diritto al risarcimento dei danni.
Avverso la sentenza proponeva ricorso la lavoratrice, contro cui resisteva con controricorso il datore di lavoro.
I sette motivi di impugnazione presentati dalla istante, tutti respinti dalla Cassazione Civile con sentenza n. 16534, confermano le decisioni di primo grado e in appello, sancendo la definitiva soccombenza di C.B.
In particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 1228 c.c. e degli artt. 2043 e 2049 c.c. e art. 32 della Costituzione, per aver ritenuto la società P.I. indenne da responsabilità, sono ritenuti motivi infondati, posto che la Corte di Appello aveva accertato che il datore di lavoro non era “stato messo a conoscenza delle presunte condotte persecutorie nei confronti della dipendente“.
Le condotte vessatorie poste in essere dai propri dipendenti, presunte o reali, laddove sia accertata la non conoscibilità da parte del datore di lavoro, non possono configurare inerzia nella rimozione delle stesse da parte di quest’ultimo, escludendo quindi la responsabilità e la conseguente condanna risarcitoria a carico dell’azienda.
L’articolo è pubblicato sulla rivista SINTESI del mese di settembre 2021, pagina 45
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