Lauree abilitanti: come un rischio può trasformarsi in opportunità (e viceversa)

Roberta Simone, Muratori Clarissa, Salis Loredana | 30 giugno 2021

L’accesso alle professioni con laurea abilitante, in luogo di praticantato ed esame di stato, non riguarda – tra gli altri – l’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Ma quali potrebbero essere le criticità o le opportunità laddove il nostro Ordine volesse aderire alla proposta normativa?

INTERROGATIVI E RIFLESSIONI SUL DISEGNO DI LEGGE DELLE LAUREE ABILITANTI
Seppur fino a qualche mese fa sembrasse decisamente improbabile giungere in tempi ravvicinati ad una proposta di modi- fica dei criteri di accesso alla nostra professione, è importante oggi valutare, con la serietà che contraddistingue il nostro Ordine professionale, la proposta del Governo, sempre più concreta, attualmente inserita nel disegno di legge 2751 in materia di titoli universitari abilitanti.
La radicale modifica che tale norma porta con sé, è frutto di esigenze contingenti legate all’emergenza epidemiologica che ha attraversato il Paese all’inizio del 2020, quando si è avvertita la necessità di avere a disposizione del personale medico già laureato e contemporaneamente anche già “abilitato”, non potendo attendere, in situazioni come quella, l’iter temporale legato alla tradizionale abilitazione alla professione.

Ma è opportuno anche rilevare, ed è qui che forse è necessaria la riflessione, che tale tipo di esigenza è stata esplicitata anche dagli stessi ordini professionali, uno tra questi quello degli Ingegneri.
Ora medici e ingegneri, senza nulla togliere alle altre professioni tecniche che il d.d.l. prevede, non rappresentano certamente professioni di poco valore: è giustamente richiesta una preparazione teorica e tecnico pratica di elevato livello per non nuocere, come correttamente si prefigge il testo, alla collettività o a terzi.

Se tali professioni possono svolgersi al termine di un percorso di studi in cui è possibile laurearsi e allo stesso tempo abilitarsi alla professione, forse diventa doveroso chiederci se anche la nostra professione di Consulenti del Lavoro non debba essere riconsiderata alla luce di questa nuova concezione.
Si aggiunga anche che nel corso dell’iter di esame in commissione del testo di legge la lista delle lauree abilitanti è stata cancellata, dando ora la facoltà a qualsiasi ordine professionale di richiedere al Ministero la trasformazione del corso di laurea in abilitante, laddove il percorso di studio non preveda un tirocinio post lauream(1), di fatto escludendo il nostro Ordine dal disegno di legge, almeno per ora.
Tuttavia, provando a seguire tale direzione e ipotizzando che anche il nostro Ordine professionale possa in futuro essere comunque ammesso all’attivazione di lauree abilitanti (2), in tal senso la prima domanda da porsi è la seguente:

la nostra formazione universitaria è attualmente all’altezza delle necessità dell’Ordine professionale dei Consulenti del Lavoro?

Più in generale, proseguendo in un esercizio ipotetico, se la norma potesse prendere avvio anche per il nostro Ordine professionale già dal 2022, saremmo davvero in grado come Paese Italia (e qui non c’entrano nulla gli ordini professionali) di farci carico di una formazione tecnico-pratica che risponda alle esigenze della collettività, del tutto legittime, di garantire accurati livelli di professionalità dei nuovi “ipotetici laureati-abilitati”?

Nella proposta del Governo si legge che l’intenzione sarebbe quella di una generale riforma dei corsi di studio universitari pro- prio in tale ottica, dove il tirocinio tecnico pratico, inseritoall’interno del percorso di studio, sarebbe del tutto propedeutico per poter accedere alla laureae al contestuale esame di abilitazione.
Non è forse auspicabile che fossero gli Ordini stessi ad indicare nel dettaglio quale tipo di formazione tecnica è essenziale durante il percorso universitario finalizzato a svolgere la professione di Consulente del Lavoro, di Avvocato o di Commercialista?
Sempre ammesso che questa sia la direzione.

E ancora… se la strada è davvero questa, oltre a far parte della commissione esaminatrice perl’abilitazione in fase di esame finale del corso di studi – previsione del tutto scontata – forse nonappare assai evidente, oltre che necessario, che i professionisti dell’Ordine entrino nel circuitodella formazione a pieno titolo al pari dei docenti universitari?
Se è vero com’è vero, che la nostra cultura universitaria è ancora troppo legata a concezioni teoriche, allora lo è altrettanto, come sostiene il Governo, che i tempi sono cambiati, e che forse oltre al teorico del diritto adesso deve trovarvi spazio anche il tecnico- pratico del diritto, colui che è costretto ogni giorno, tutto il giorno e tutti i giorni ad applicare concretamente ciò che nelle aule parlamentari viene teorizzato, e molto spesso non in modo del tutto chiaro, colui che deve trovare soluzioni immediate e di buon senso, soprattutto quando la norma non aiuta, colui che oltre a conoscere il diritto deve conoscere le sue concrete e corrette modalità di applicazione.
Davvero vogliamo ripensare alla formazio- ne universitaria in tale ottica? Siamo certi che sia la soluzione migliore per un accesso più rapido alle professioni come si prefigge il disegno di legge de quo?
Allora siamo di fronte ad una scelta delicatissima e rivoluzionaria: quella di garantire che la formazione universitaria – con le essenziali modifiche che tale nuova imposta- zione necessariamente richiede – sia al tempo stesso una formazione teorica ma anche tecnico-pratica di altissimo livello.
Siamo pronti per questo?

SAPER COGLIERE LE OPPORTUNITÀ
Ben inteso, il nostro approccio non intende essere un miope e pregiudizievole rifiuto alla proposta legislativa e ai suoi futuri svi- luppi: il nostro intervento vuole invece essere oggettivo e critico nel proporre alcune idee, assolutamente di buon senso, che po- trebberorealmente trasformare una appa- rente minaccia in opportunità.
Partiamo da un assunto di base, assoluta-mente inopinabile: i percorsi di laurea così come attualmente strutturati, anche quelli triennali specificatamente dedicati alla consulenza del lavoro, salvo rare eccezioni (che ci piacerebbe conoscere!!), non rappresentano un percorso idoneo e coerente con le necessità del mondo del lavoro né sono in grado di realizzare la necessaria formazione propedeutica all’avvio del percorso di prati- cantato per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro che lo ricordiamo – attualmente è della durata complessiva di 18 mesi (i primi 6 anticipabili durante il percorso universitario, ma solo per le Uni-versità all’uopo convenzionate), seguìto da un esame di abilitazione.
Da ciò ne consegue che la vera preparazione alla professione di Consulente del Lavoro non può che avvenire nel successivo periodo di praticantato.
Per chi invece è interessato ad occuparsi di risorse umane in altra veste l’unica alternativa è frequentare uno della miriade di corsi di formazione, purtroppo la maggior parte delle volte tenuti da sedicenti esperti in blasonati istituti formativi, al termine dei quali spesso gli unici ad aver avuto un beneficio sono solo gli organizzatori e non i discenti.

LA PROPOSTA DI LEGGE E LE CRITICITÀ APPLICATIVE
Il disegno di Legge A.C. 2751-A “Disposizioni in materia di titoli universitari abili- tanti”, al vaglio di Commissioni e Parlamento, proprio in queste settimane, e la cui approvazione finale si ipotizza entro la fine dell’anno, prevede la possibilità per gli Or-dini professionali di rendere il percorso di laurea abilitante, ma esclusivamente per le professioni ordinistiche che non prevedano un tirocinio post lauream.

Prima degli emendamenti del 23 giugno u.s., tale possibilità era invece estesa indi- stintamente a tutti gli Ordini professionali, incluso dunque il nostro, ed è ipotizzando tale eventualità che intendiamo approcciar- ci ad una critica disamina, assumendo che la normativa possaprevedere l’eliminazione del successivo periodo di praticantato e l’anticipo dell’esame di Stato al momento della discussione della tesi, ipotesi che fino al 22 giugno era già peraltro prevista.
Non si tratta di mere congetture ma chi ha seguito fin dall’inizio l’iter legislativo sa che questo disegno di legge è stato emendato di- versevolte, prima includendo, dopo escluden- do, poi includendo di nuovo ed infine di nuovo escludendo, il nostro Ordine professionale. Nell’attesa che il Disegno di Legge riesca a raggiungere una maggior e definitiva coe- renza, riteniamo comunque opportuno condividereulteriori considerazioni.
Il percorso ad oggi previsto per il nostro Ordine professionale (laurea – praticantato – esame di abilitazione) non è purtroppo scevro da criticità, anche comuni ad altri Ordini: anzitutto la difficoltà per gli aspi- ranti praticanti nel trovare un dominus che possa accoglierli nel propriostudio profes- sionale, seguìto dalla possibilità che il per- corso di praticantato risulti pocoprofessionalizzante, fagocitato com’è dal marasma normativo a cui siamo soggetti (e di cui la ben nota ed imbarazzante proliferazione durante la pandemia).

Ma il disegno di legge laddove esteso anche al nostro Ordineprofessionale, risulterebbe di fatto impraticabile e non realizzabile nell’immediato, per una serie di motivi che ora andremo ad esporre.
Anzitutto attualmente il nostro praticantato è accessibile se si è in possesso di una tra le lauree ritenute idonee (afferenti alle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche): da ciò ne deriva la necessità di creare un per- corso di laurea ad hoc per l’acquisizione del titolo diConsulente del Lavoro, perché è impensabile sostenere che il percorso di giurisprudenza, esso solo, possa sostituire il successivo praticantato, né che la laurea in economia, essa sola, possa fornire le nozioni per chi si voglia occupare di personale (e non di conto economico-stato patrimoniale e altre migliaia di complesse tematiche estranee all’area HR).

UN NUOVO PERCORSO ACCADEMICO
“LA LAUREA MAGISTRALE IN CONSULENZA DEL LAVORO”
Posto dunque che appare ineludibile la creazione di un percorso universitario specifico per l’aspirante Consulente del Lavoro3 (e, vedremo oltre, non solo per chi voglia fregiarsi di tale titolo con la successiva iscrizione al nostro Ordine Professionale) resta da chiedersi se una laurea triennale possa essere ritenuta sufficiente o se sia più opportuna la scelta di una laurea magistrale.
Questa riflessione consente di chiarire fin da subito un comune triste malinteso:

il Consulente del Lavoro NON fa (solo) paghe e fare (solo) paghe non è semplice come taluni vogliono farci credere

Il Consulente del Lavoro si occupa di amministrazione delle risorse umane di cui l’elaborazione delle paghe è un tassello fonda- mentale ma non esclusivo, si interfaccia con Enti ed Istituzioni al fine di svolgere in modo ineccepibile il proprio lavoro, è dedito ad uno studio costante per la corretta applicazione delle norme e del diritto, si occupa di gestione previdenziale e del contenzioso stragiudiziale, di crisi di impresa, di asseverazione, di consulenza alle aziende in ambito HR, di gestione delle risorse umane presso le aziende clienti, e l’elenco potrebbe prosegui- re ancora, perché la professionalità del Consulente del Lavoro è tale per cui rappresenta e rappresenterà, oggi e più che mai in futuro, l’unico riferimento delle imprese per una gestione a 360 gradi delle risorse umane.
Ciò doverosamente specificato, un percorso di laurea quinquennale, oltre che scelta obbligata per acquisire una tale mole di com- petenze, riteniamo possa ritenersi una vera e propria opportunità per studenti, imprese e Ordine dei Consulenti del Lavoro, ma con le dovute cautele.

Anzitutto il percorso universitario dovrebbe essere omogeneo a livello nazionale sia perché l’abilitazione conseguita sarebbe valevole in tutto il nostro Paese ed il contenuto non potrebbe che esserne condiviso necessariamente con il nostro Ordine professionale, sia perché occuparsi di risorse umane, a qualunque titolo, può nuocere lavoratori ed aziende e (purtroppo) non solo economicamente. Il percorso formativo dovrebbe prevedere la commistione di tutte le branche del diritto (costituzionale, privato, amministrativo, tributario, penale, …) fondamentali per ilnostro lavoro e la cui docenza continuerebbe doverosamente ad essere assegnata al mondo accademico, ma con un affiancamento costante di docenti Consulenti del Lavoro sia nelle specializzazioni del diritto di propria competenza (lavoro e sindacale), al fine di renderne concreto e spendibile lo studio, sia con l’introduzione di diversi esami (procedure di amministrazione del personale, paghe e con- tributi, politiche attive, gestione previdenziale, …) che sarebbero di esclusiva docenza di formatori qualificati e quindi degli iscritti all’Ordine dei Consulenti delLavoro.
Infine, accanto a noi, a sottolineare fin da subito la multidisciplinarietàche contrad- distingue la nostra professione, docenti qualificati per lematerie comunemente de- finite soft skills (tra le quali psicologia del lavoro e delle organizzazioni, sociologia del lavoro, selezione,formazione) che insieme alle altre materie di studio fornirebbero il bagaglio necessario affinché i Professionisti di domani, in qualsiasi areadella gestione delle risorse umane, si approccino con la dovuta serietà e competenza.
Il nuovo percorso universitario, così sapientemente strutturato, rappresenterebbe quin- di la base formativa di partenza per chi aspiri a diventare Consulente del Lavoro, non solo con una professione autonoma ma anche spendendo il titolo in azienda, o per chi desideri occuparsi a vario titolo di risor- se umane e che al termine del percorso universitario potrebbe anche (incautamente) decidere di non sostenere l’esame di abilita- zione durante la sessione della tesi di laurea.

UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA
Un percorso così strutturato specificata- mente per l’acquisizione dell’abilitazione al successivo titolo di Consulente del Lavoro[4] dovrebbe prevedere diversi tirocini obbligatori da effettuarsi in diversi momenti del percorso universitario, in studi gestiti da Consulenti del Lavoro e anche in azienda, per mettere in pratica ciò che si è appreso nei mesi di studio e per acquisire tutte le necessarie competenze tecnico-pratiche.
Questo approccio consentirebbe anche ai nostri studi professionali e dalle aziende di poter instaurare rapporti con gli studenti, inizialmente investe di tirocinio, ma con la possibile evoluzione in opportunità professionali, consentendo di fatto il match tra domanda e offerta che attualmente è spesso difettoso. Anche su questo aspetto bisognerebbe vigilare con attenzione affinché il tirocinio rappresenti una vera opportunità per lo studente, e non solo per chi lo ospita.
Inoltre, poiché la valutazione finale positiva dei vari tirocini tecnici diverrebbe condizione essenziale per l’ammissione all’esame di abilitazione (seguendo le ipotesi dei vari emendamenti al disegno di legge delle ultime settimane), è doveroso che i tirocini a tal fine dedicati dovrebbero essere riservati a Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine.

IL SUPERAMENTO DEL PRATICANTATO
E L’ACCESSO DIRETTO ALL’ESAME DI ABILITAZIONE
Contestualmente alla discussione della tesi di laurea si conseguirebbe l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro mediante il superamento di un esame di abilitazione tecnico-pratico.
Integrando un precedente emendamento della proposta legislativa con le nostre riflessioni, appare evidente come l’abolizione del praticantato e il conseguente anticipo dell’esame di abilitazione non potrebbe più rap- presentare un escamotage, una pericolosa via di fuga preferenziale per chi voglia consegui- re un titolo senza fatica, ma sarebbe anzi il risultato di un percorso di studi quinquennale strutturato, completo e realmente professionalizzante, durante il quale lo studente sarebbe continuamente sottoposto a verifiche mediante il superamento di esami multi- disciplinari e la frequenza e valutazione di diversi tirocini, il cui superamento con esito positivo diverrebbe condizione essenziale per poter accedere all’esame di abilitazione.
L’esame di abilitazione, ora articolato in diversi passaggi (esame scritto di diritto del lavoro, esame scritto di diritto tributario, esame orale su una pluralità di materie) ma distribuito in un arco temporale ristretto, diverrebbe il sigillo finale di una evoluzione personale e di un accrescimento di competenze costruito lungo i cinque anni di istruzione e formazione universitaria.

Il disegno di legge prevede ad oggi, per gli Ordini che non contemplino un tirocinio post lauream, che l’esame di abilitazione assolva alla necessaria funzione di certificazione delle competenze acquisite durante il percorso di studi e soprattutto durante i tirocini, la cui valutazione finale sarà a tutti gli effetti condizione di accesso all’esame. L’esame di abilitazione, contestuale alla di- scussione della tesi, sarà“giudicato, ai fini dell’abilitazione all’esercizio professionale, dai componenti esperti che integreranno la commissione esaminatrice”.

Appare logico come in questo percorso di crescita lo studente dovrebbe essere necessariamente seguito, oltre che dai Professori universitari, anche – nel nostro caso – da docenti professionisti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che possano anche essere di aiuto e sostegno nella scelta del loro percorso professionale o di specializzazione ulteriore.

MINACCIA OD OPPORTUNITÀ?

Ora resta al Legislatore proseguire i lavori e decidere se anche al nostroOrdine possa es- sere consentito l’accesso all’esame di abilitazione semplificato dalla laurea abilitante, ma in ogni caso un’apertura legislativa in tal senso dovrebbe tassativamente prevedere il nostro coinvolgimento quale parte atti- va nella necessaria riorganizzazione del per- corso accademico e nell’insegnamento delle materie universitarie.
Solo con un atteggiamento lungimirante e programmatico potremo cogliere questa come una reale opportunità.

 

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1. Così come da ultima versione del disegno di legge approvato dalla Camera in data 23 giugno 2021. Nella versione immediatamente precedente la possibilità di aderire alle lauree abilitanti era possibile per qualsiasi Ordine professionale, a prescindere dalla presenza di un tirocinio post lauream.

2. Ipotesi attualmente preclusa a seguito dell’intervento del 23 giugno 2021 di cui alla nota precedente.

3. A prescindere dal disegno di Legge, riteniamo anacronistico perseverare nella totale assenza di percorsi universitari professionalizzanti per la professione dei Consulenti del Lavoro.

4. Si ricorda nuovamente che il titolo di Consulente del Lavoro non si acquisisce con il superamento dell’esame di abilitazione ma esclusivamente con la successiva iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro competente. Sino a quel momento, e in ogni caso in assenza di iscrizione all’albo, non è possibile affiancare il titolo di Consulente del Lavoro o similare al proprio nominativo. Anche la locuzione “Consulente del Lavoro abilitato” non è ammissibile e peraltro foriero di possibili fraintendimenti.Si ricorda infine che utilizzare impropriamente il nostro titolo professionale costituisce reato.

L’articolo è pubblicato sulla rivista SINTESI del mese di giugno 2021, pagina 38.

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