Reintegra del lavoratore per mansioni in esubero a cui sia stato adibito temporaneamente (commento a sentenza)
Roberta Simone | 31 Agosto 2021
Il 27 dicembre 2016, la società Peugeot Citroen Retail Italia S.p.A. procedeva al licenziamento della lavoratrice T.G.S. al termine della procedura di mobilità ex L.223/1991 per complessive 7 unità.
La dipendente aveva espletato le mansioni di “antenna garanzia” fino a dicembre 2015, data dalla quale era stata assegnata provvisoriamente a diverse mansioni e infine, da luglio 2016, alle mansioni di “addetto archivio”, successivamente dichiarate soppresse a ottobre 2016 all’avvio della procedura di licenziamento collettivo.
La ricorrente si costituiva in giudizio chiedendo la reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione delle mensilità maturate o, in subordine, il pagamento delle indennità di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, sostenendo che il licenziamento non poteva ritenersi legittimo in quanto l’assegnazione alla mansione ritenuta in esubero era temporanea, oltre che preordinata al suo allontanamento.
La società contestava l’intento vessatorio lamentato dalla ricorrente affermando che l’assegnazione a mansioni differenti, anche temporanee, si era resa necessaria in quanto già nel 2015 la funzione “antenna garanzie” era stata nei fatti soppressa e che l’ultima mansione di “addetta archivio” era stata regolarmente dichiarata tale a ottobre 2016 all’avvio della procedura di mobilità e dunque con avallo delle parti sociali.
Il giudice di primo grado accoglieva le doglianze della ricorrente condannando il datore di lavoro alla reintegra e al pagamento dell’indennità risarcitoria entro il limite di 12 mensilità, detratto l’eventuale aliunde perceptum.
Proponeva ricorso la società, risultando nuovamente soccombente con sentenza 1460/2018 della Corte d’appello di Milano che confermava l’illegittimità del licenziamento.
Nel successivo ricorso in Cassazione la società afferma violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, comma 9, 5, comma 1, e 24, comma 1, L.223/1991, posta l’insindacabilità delle scelte imprenditoriali manifestatasi con la soppressione della posizione di “addetta archivio”, e violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2697 c.c., L.223/1991, art. 4, comma 9 e art. 5, in quanto la lavoratrice non aveva dichiarato la possibilità di essere adibita a mansioni fungibili né aveva dimostrato l’illegittimità nei criteri di scelta adottati nella procedura di licenziamento collettivo.
Con sentenza n. 14990/2021 la Corte di Cassazione conferma l’illegittimità del licenziamento ritenendo infondate le motivazioni addotte dal datore di lavoro, poiché la lavoratrice “non poteva essere licenziata in quanto solo provvisoriamente (e peraltro solo da pochi mesi) adibita all’archivio” e che pertanto “sarebbe stato onere della società provare che la scelta, in base ai criteri adottati (e neppure specificati) dalla società, era corretta“.
L’articolo è pubblicato sulla rivista SINTESI del mese di agosto 2021, pagina 46
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