Reato di caporalato e necessità di una valutazione coordinata degli indizi di colpevolezza (commento a sentenza)

Roberta Simone | 31 Maggio 2020

Con sentenza del Tribunale di Ancona veniva rigettato l’appello promosso dalla Procura avverso l’ordinanza del 3 ottobre 2019 emanata dal GIP, con la quale venivano negate le misure cautelari di custodia in carcere per SMR, indagato per il reato di caporalato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 603-bis, comma primo, n. 2, comma terzo, n. 1 e 4, comma quarto, n. 1, cod. pen..
Il Tribunale di Appello confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari il quale riteneva insussistente il quadro indiziario esposto dalla Procura ai fini dell’applicazione della misura cautelare posto che le “violazioni apparivano di rilievo lavoristico e/o amministrativo, ma non integravano gli estremi dello stato di bisogno dei dipendenti […] non essendo sufficiente il riferimento alla nazionalità e al bisogno di lavorare“.
Secondo il GIP l’indicazione in busta paga di un numero inferiore di ore rispetto a quelle effettivamente prestate e la restituzione di parte degli emolumenti corrisposti per limitare la retribuzione ad un importo complessivo tra i sei e gli otto euro orari, non erano di per sé indicativi di uno sfruttamento ma di una mera difformità amministrativa, come tale non integrante gli estremi del reato contestato.
La Procura ricorreva per Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo che il giudizio in appello non avesse debitamente valutato nel complesso il quadro indiziario.
Oltre alle difformità amministrative citate, vi erano ulteriori prove tra le quali l’alloggio di alcuni lavoratori presso un locale messo a disposizione dall’imputato, contro pagamento di canone di locazione, caratterizzato da forte degrado; la sottoscrizione, da parte di tutta la forza lavoro (circa 300 operai) di fogli in bianco “attestanti la falsa ricezione di anticipi, liquidazioni, la richiesta di periodi di aspettativa non pagati e la ricezione dei c.d. DPI (dispositivi di protezione individuale), pronti per essere compilati in caso di bisogno“; il giuramento di fedeltà al Corano a cui erano costretti in sede di assunzione; l’intimazione a non denunciare eventuali infortuni sul lavoro.
Tali imposizioni erano accettate passivamente dai lavoratori, costretti ad accettare le pretese avanzate dall’imputato per la necessità di mantenere un regolare rapporto di lavoro al fine della propria permanenza nel territorio italiano, resa ancora più ardua dalla scarsa se non inesistente conoscenza della lingua italiana, nonché dal “timore di ritorsioni da parte del S.M.R. (es. licenziamento)“.

La Cassazione accoglie i motivi del ricorso, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando nuovamente il giudizio al Tribunale del riesame di Ancona.
Posto che “la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all’art. 603-bis cod. pen.” la Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia compiuto la disamina complessiva di tutti gli elementi probatori, omettendo la necessaria “valutazione, di carattere […] unitario e globale” tesa alla verifica della presenza degli altri indici necessari per la configurazione del reato di caporalato.
Tra questi lo sfruttamento del lavoratore, reso possibile dalla sua condizione di “rilevante soggezione” dimostrabile dall’analisi delle modalità di gestione, anche amministrativa, del rapporto di lavoro e delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da “sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio (Sez. 4, n. 49781 del 09/10/2019, Kuts, Rv. 277424)“.

L’articolo è pubblicato sulla rivista SINTESI del mese di maggio 2020, pagina 47.

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